Domanda di pensione del personale scolastico dal 1° settembre 2022.

Il 1 ottobre u.s. è stato pubblicato il DM n. 294 recante disposizioni per la cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.

Il termine finale previsto per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio è fissato al 31 ottobre 2021.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:
• cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
• trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità
contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali
• trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del
trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
• revoca delle suddette domande, se già presentate.
Il personale che compie 65 anni di età entro il 31.08.2022 verrà collocato a riposo d’ufficio qualora abbia
conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995

Dal 1° settembre 2022 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di
contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31.12.2022.

Requisiti minimi al 31.12.2022 – Donne e Uomini

Età anagrafica 67 anni

Contribuzione 20 anni

Per il personale che svolge “attività gravose” la pensione di vecchiaia si matura con almeno 30 anni di anzianità
contributiva maturati entro il 31 agosto 2022 e almeno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2022 (con
66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2022: pensionamento d’ufficio).

 

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2022 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2022,
risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli
uomini senza operare alcun arrotondamento.
Requisito contributivo minimo al 31.12.2022
Donne 41 anni e 10 mesi

Uomini 42 anni e 10 mesi

 

REGIME SPERIMENTALE “OPZIONE DONNA”

Possono accedere al regime sperimentale “Opzione Donna” le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni
d’età e maturato almeno 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2020 a condizione che optino per il calcolo di
pensione contributivo.
Opzione Donna – Requisiti minimi
Età anagrafica 58 anni entro il 31.12.2020

Contribuzione 35 anni entro il 31.12.2020

Metodo di calcolo Integralmente contributivo

 

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI C.D. PRECOCI

I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il
compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata
dall’INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione
entro il 31.12.2022.

 

APE SOCIALE

È prevista la possibilità di accedere all’APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2022 ai lavoratori che hanno
maturato nel 2021 i requisiti richiesti (almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni) già
in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’ INPS.
Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un
massimo di 2 anni.

 

 

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1°
GENNAIO 1996.

Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2022 se risulta in possesso dei requisiti
descritti nella tabella seguente:
Requisiti minimi al 31.12.2022

Età anagrafica                            Contribuzione                           Importo di pensione
67 anni                                                   20 anni                                   Non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’Assegno Sociale
71 anni                                                 5 anni effettivi                                   Qualsiasi

 

 

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal
1° settembre 2022 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:
Requisiti minimi al 31.12.2022

Età anagrafica                    Contribuzione                                       Importo di pensione
64 anni                                      20 anni effettivi                              Non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’Assegno Sociale

 

 

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

È prevista la possibilità di cumulo anche ai fini della pensione anticipata. Inoltre, sono inclusi tra i destinatari
gli iscritti alle casse dei liberi professionisti. Pertanto, il personale può cumulare (sommare senza oneri) la
contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche per conseguire la pensione:
• di vecchiaia all’età di 67 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
• anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini
L’importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.
Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero
professionale con i requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero
professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.
Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione in cumulo”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui
sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

 

 

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100”

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, è stata istituita una nuova forma di pensionamento anticipato, la
cd “pensione quota 100”, il cui accesso prevede la maturazione di un’anzianità contributiva minima di 38 anni e
il compimento di almeno 62 anni di età.

Requisiti minimi al 31.12.2021 – Donne e Uomini
Età anagrafica                Contribuzione
62 anni                              38 anni

I lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi
non coincidenti accreditati in altre gestioni dell’INPS ad eccezione di quelle versate nelle casse dei liberi
professionisti.
Il trattamento pensionistico previsto da “quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale, disciplinato
dall’art. 2222 del codice civile.
Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione quota 100”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui
sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

 

 

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a
domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.
Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 di
contribuzione indipendentemente dall’età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere
perfezionati entro il 31.12.2021 in quanto si applica il regime della decorrenza mobile.
Ciascuna gestione calcola la propria quota di pensione applicando il metodo di calcolo contributivo salvo le
gestioni dove risulta maturato il diritto autonomo a pensione che calcolano la propria quota secondo il metodo
ordinario (retributivo o misto).

 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell’età per il collocamento a riposo
d’ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la
maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai
riconosciuti progetti didattici internazionali.
In tali casi l’amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo
ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione cattolica e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS
“ISTANZE ON LINE” disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.
Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda direttamente alla sede
scolastica di servizio/titolarità. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare
comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione;
in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

 

 

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le
seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica:
1) compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato Inca;
2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la
presentazione delle domande. Infatti, l’art. 12 del CCNL dell’area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il
termine al 28 febbraio 2022 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che
presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei
lavoratori.

 

 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al
Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende
una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello
stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d’ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i
requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno
di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso
in cui l’importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all’assegno sociale.

 

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

A decorrere dal 01/05/2017, tutti gli aderenti al Fondo Espero possono richiedere l’anticipo, sotto forma di
rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, del montante accumulato nella
forma pensionistica a condizione che:
• abbiano cessato l’attività lavorativa;
• compiano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni
successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
• abbiano maturato almeno 20 anni complessivi di contribuzione ai fini pensionistici, nei regimi obbligatori, alla
data di presentazione della domanda di accesso alla RITA;
• abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
La rendita in esame è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore
a 24 mesi a condizione che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza entro i dieci anni successivi e che abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementare.

 

In allegato il volantone scuola e la scheda dei requisiti per l’accesso alla pensione:

Volantone_2022

scheda_riepilogativa_2022

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI MANDA UN EMAIL A caserta@flcgil.it PER ESSERE SUBITO RICONTATTATO

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