“RIDARE CENTRALITÀ ALLA SCUOLA”

Scuola: i sindacati unitariamente indicono lo sciopero per l’8 giugno

Lo sciopero riguarderà, per l’intera giornata, personale docente, educativo, ATA e dirigenti scolastici.

Anche in questa fase di emergenza epidemiologica  restano confermate le consuete regole  di comunicazione ed adesione allo sciopero, previste dalla normativa vigente (in particolare, l’accordo del 1999 di aIuazione della L 146/90 nel comparto scuola, allegato al Ccnl 1998/2001), anche durante il servizio svolto a distanza (DaD e Smart Working).

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, tra cui la scuola, il Dirigente scolastico formi un contingente minimo di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

Nella gran parte delle scuole, fatta eccezione per i servizi indispensabili per gli alunni convittori nelle istituzioni educative con riferimento alla vigilanza notturna e alla mensa, e nella gran parte dell’anno non occorre formare il contingente. Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esami finali; • non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra.

L’accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola.

PRIMA DELLO SCIOPERO:  Il lavoratore è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile. Il lavoratore che non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste;

IL GIORNO DELLO SCIOPERO

Gli scrutini non svolti per sciopero non possono essere rinviati alle ore successive della stessa giornata (configurandosi, altrimenti, una attività antisindacale). Infatti,  l’accordo attuativo della legge 146/1990 che regolamenta i servizi essenziali in caso di sciopero, prevede esplicitamente che le operazioni di scrutinio delle classi non di esame possano essere differiti non oltre cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione. La norma, cioè, parte dalla evidente considerazione che gli scrutini non effettuati si rinviano ai giorni (e non alle ore) successivi.

In allegato la scheda unitaria con tutte le indicazioni utili, anche per coloro che il giorno 8 giugno saranno impegnati  negli scrutini finali.

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/sciopero-8-giugno-2020-scheda-unitaria-modalita-adesione.flc

 

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