L’indennità prevista dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020

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L’indennità prevista dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo 2020  è di importo pari a € 600, non soggetta ad imposizione fiscale.

Chi può richiederla:

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:

  • liberi professionisti  con  partita  IVA  attiva  alla  data  del  23  febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.,iscritti alla Gestione separatadell’INPS;
  • collaboratori  coordinati  e  continuativi con  rapporto attivo alla predetta data del  23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro  dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere  titolari di  un  trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Lavoratori agricoli

operai  agricoli  a  tempo determinato e altre  categorie  di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purchè

  • possano  fare  valere  nell’anno  2019  almeno  50  giornate  di  effettivo  lavoro  agricolo dipendente
  • non siano titolari di pensione

Lavoratori dello spettacolo

lavoratori  dello  spettacolo  iscritti  al  Fondo  pensioni  dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
  • non siamo titolari di  un  trattamento  pensionistico  diretto né  di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

Lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle casse di previdenza private (ordini professionali)

  • che hanno percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione cedolare secca, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza Covid-19

oppure

  • che hanno percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50 mila, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione cedolare secca , e abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività autonoma o  libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019,  a causa dell’emergenza sanitaria.

Cosa si intende per cessazione, riduzione e sospensione dell’attività?

  • per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • per comprovata riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con determinati strumenti di sostegno al reddito previsti nel Decreto Cura Italia, nonché con il reddito di cittadinanza ed è corrisposta a condizione che il soggetto  abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019. Inoltre il soggetto richiedente  non deve essere titolare di pensione.
La domanda andrà presentata alla propria cassa di previdenza, che ne verificherà la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogare il bonus all’interessato.  L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore, ai sensi del DPR n. 445/2000, anche in riferimento ai requisiti reddituali.

Agenti di commercio iscritti all’Enasarco:

Tale categoria di lavoratori è stata inclusa tra i soggetti beneficiari del bonus previsto nell’articolo 28 del Decreto Cura Italia.

Non è previsto nessun limite di reddito o dimostrazione di calo di fatturato.

La prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’ assegno per il nucleo familiare.

Sono esclusi dall’indennizzo i titolari di pensioni dirette Inps ed Enasarco, nonché i possessori della cosiddetta “Ape sociale”.

 

L’indennità in questione è erogata dall’Inps, previa domanda telematica a partire dal 1° aprile 2020 , nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Attenzione: l’indennità non viene rinconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

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