Ricostruzione di carriera e riconoscimento preruolo
La Corte di Cassazione con due distinte sentenze è intervenuta in materia di riconoscimento del servizio pre ruolo sia in relazione al personale docente che ATA, ovvero su una tematica che ha visto l’intervento diretto della FLC CGIL a sostegno dei lavoratori.
Il personale della scuola di ruolo che è stato destinatario di contratti a tempo determinato, ai fini della carriera ha diritto a vedersi riconoscere per intero tutto il periodo del precariato, compreso quello dopo il quarto anno. A stabilirlo, dopo una lunga battaglia giudiziaria avviata nella metà degli anni Novanta, è stata la Corte di Cassazione – IV
Sezione Lavoro – che il 28 novembre ha emesso una doppia sentenza, la n. 31149 e n. 31150, la quale interviene su uno dei punti più contestati dal personale scolastico che ha una lunga carriera di precariato e sulla quale pesa quanto previsto dalla clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, la stessa che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario.
L’orientamento appare chiaro: il servizio pre-ruolo va interamente riconosciuto ma in base a precisi criteri, per cui sembrerebbe superabile il problema del differimento del riconoscimento pieno del servizio, fin dal momento del primo decreto di ricostruzione della carriera.
Infatti col raggiungimento dei 16 anni per il personale docente della secondaria di secondo grado e dei DSGA, dei 18 anni col personale docente di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei 20 anni per il personale ATA, la parte del servizio pre-ruolo pari a 1/3 (riconosciuta in prima istanza solo ai fini economici) viene riassorbita e quindi la condizione del personale viene riallineata (automaticamente ma si consiglia di operare una verifica che ciò accada).
Il diritto alla ricostruzione di carriera non è soggetto a prescrizione (per il riconoscimento giuridico del periodo di servizio ai fini dell’anzianità di servizio) mentre, per quanto riguarda le differenze economiche, esso soggiace al termine di prescrizione di cinque anni.
Il termine di decorrenza per la prescrizione dei suddetti diritti può essere individuato nella comunicazione del decreto di ricostruzione di carriera perché è in questa fase che il lavoratore ha riscontrato il parziale riconoscimento dell’anzianità.
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